Criteri di ammissione alla classe successiva

La valutazione dello studente è di esclusiva competenza del Consiglio di classe e deve scaturire da una serena ed equilibrata analisi delle proposte di voto presentate dai singoli docenti e sostenute da un motivato giudizio.
Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei singoli Consigli di classe, il Collegio dei docenti stabilisce che tutte le materie hanno pari dignità e pari capacità formativa.
Il docente della materia propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo periodo e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero effettuati.

Il voto per le singole materie risulta sempre assegnato dal Consiglio di classe, il quale inserisce le proposte di votazione - di ogni singolo insegnante - in un quadro unitario, in cui si delinei un vero e proprio giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto e su tutti gli altri fattori che concernono lo sviluppo formativo dello studente.

«Se non vi sia dissenso, i voti in tal modo proposti s’intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente» (art. 79 RD 653/1925).


Prima dell’approvazione delle proposte di voto il Consiglio di Classe, nel deliberare, sulla scorta dei giudizi espressi dagli insegnanti, se lo studente debba essere ammesso o non ammesso alla classe successiva o se debba essere applicata la “sospensione del giudizio”, prenderà in attento esame i risultati conseguiti dallo studente con particolare riguardo ai seguenti parametri:
- conoscenze, abilità e competenze “minime” in relazione alla classe frequentata, nel quadro delle finalità del biennio/triennio di ogni singolo indirizzo;
- contesto e storia della classe;
- livello di partenza e progressi conseguiti nel corso dell’anno scolastico;
- acquisizione/consolidamento di un valido metodo di studio;
- possesso di conoscenze, abilità e competenze essenziali per la proficua frequenza dell’anno successivo;
- capacità di recupero individuale;
- curriculum scolastico, anche al fine di estrapolare indicazioni rispetto all’attitudine allo studio e alle capacità culturali.
È ammesso alla classe successiva lo studente per il quale il Consiglio di classe delibera una votazione non inferiore a sei decimi nel comportamento e in tutte le materie o gruppo di materie valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente (art.4. c.5 DPR 122/09).
È sospeso nel giudizio lo studente che presenta materie insufficienti, orientativamente non più di tre, e comunque tali da permettere allo stesso, a giudizio del Consiglio di classe, di raggiungere, entro il termine dell’anno scolastico, le conoscenze, le abilità e le competenze “minime” delle materie interessate, attraverso un lavoro di recupero autonomo e/o la frequenza di appositi corsi di recupero estivi.
Il Consiglio di classe, nel deliberare la sospensione del giudizio, terrà conto anche dei seguenti elementi positivi di valutazione:
miglioramento rispetto alla situazione di partenza anche a seguito delle attività di recupero programmate dal Consiglio di classe debiti formativi del Primo periodo saldati, positività complessiva del curriculum scolastico precedente, interesse e costanza dell’impegno, assidua frequenza e partecipazione al lavoro didattico (comprese le attività di recupero).
Per gli studenti delle classi prime, il Consiglio di classe porrà particolare attenzione alla possibilità di una maturazione delle capacità ed al conseguente recupero, nell’arco del Biennio, delle difficoltà evidenziate.
Nel deliberare la sospensione del giudizio, il Consiglio di classe assegnerà allo studente delle attività per il recupero delle carenze (corsi estivi di recupero e/o studio individuale); contestualmente comunicherà alla famiglia le decisioni prese, indicando, in particolare, le carenze rilevate, i voti proposti nelle discipline insufficienti e gli interventi di recupero attivati dalla scuola nonché le valutazioni nelle restanti discipline (art.4. c.6 del D.P.R.122/09).
Non è ammesso alla classe successiva lo studente che presenta discipline insufficienti, orientativamente almeno tre, e comunque tali da non consentire allo stesso, a motivato giudizio del Consiglio di classe, il conseguimento, attraverso il recupero nei mesi estivi ed entro il termine dell’anno scolastico, le conoscenze, le abilità e le competenze “minime” delle materie interessate.
Il Consiglio di classe, nel deliberare la non ammissione alla classe successiva, terrà conto anche dei seguenti elementi di valutazione:
- mancata progressione dello studente rispetto alla situazione di partenza, anche a seguito alle attività di recupero programmate dal Consiglio di classe;
- debiti formativi del Primo periodo non saldati; scarso impegno e interesse nello studio;
- discontinua frequenza e partecipazione al lavoro didattico (comprese le attività di recupero);
- metodo di studio inadeguato
- abbandono di materia, inteso come reiterata grave insufficienza nella medesima disciplina per 3 anni consecutivi, confermata in sede di verifica della sospensione del giudizio.
Nel deliberare la non promozione, il Consiglio di classe predisporrà per iscritto un giudizio ove verranno riportate la le motivazioni della decisione presa; tale giudizio verrà trasmesso alla famiglia.