Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
ART. 1 – CREDITO SCOLASTICO
1. Il Consiglio di classe attribuisce ad ogni studente che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, un apposito punteggio per l’andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico, che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove scritte e orali dell’esame di Stato.
2. Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun studente nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.
ART. 2 – CREDITI FORMATIVI
1. Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino conoscenze, abilità e competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato.
2. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite, al di fuori della scuola, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.
A titolo meramente esemplificativo:
a. Attività culturali (partecipazione a corsi di informatica, musica, lingue straniere, ecc).
b. Attività di produzione artistica (teatro, danza, musica, ecc).
c. Attività di volontariato (educativo/animativo/assistenziale minori, anziani, handicap; ambiente, ecc).
d. Attività sportive svolte con la qualifica di “agonista” nell’ambito delle Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
e. Attività lavorative.
3. Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe, la valutazione dei crediti formativi sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi e parametri:
a. Coerenza con le finalità educative e formative del POF dell’Istituto;
b. Omogeneità con i risultati di apprendimento degli insegnamenti impartiti nell’Istituto;
c. Approfondimento delle conoscenze, abilità e competenze fornite negli insegnamenti impartiti nell’Istituto;
d. Ampliamento dei contenuti degli insegnamenti impartiti nell’Istituto.
4. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali lo studente ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa. Gli attestati, redatti su carta intestata dell’ente/associazione/istituzione, comprovanti le esperienze vissute dallo studente devono inoltre contenere il periodo: data di inizio e data di conclusione dell’esperienza; il numero totale di ore dell’esperienza; firma del legale rappresentante dell’ente / associazione / istituzione o del responsabile dell’esperienza; timbro dell’ente / associazione / istituzione; data di rilascio.
5. Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono legalizzate dall'autorità diplomatica o consolare italiana, fatti salvi i casi di esonero da tali adempimenti previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia.
6. Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione di cui al secondo comma, devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento. Tali certificazioni devono recare l'indicazione del livello di competenza linguistica previsto dal CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).
7. Le certificazioni rilasciate in Italia da Enti riconosciuti nel Paese di riferimento non necessitano di legalizzazione.
8. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire al coordinatore di classe entro il 31 maggio, per consentirne l'esame di ammissibilità da parte del Dirigente Scolastico e la valutazione da parte dei Consigli di Classe. Tale documentazione è valida unicamente per l’anno scolastico nella quale viene presentata.
9. Le certificazioni comprovanti le attività lavorative esperite dallo studente devono contenere, oltre agli elementi richiesti dal comma 4, l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo.
10. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore.
ART. 3 – ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno, attenendosi alle seguenti tabelle stabilite dal D.Lgs. 62/2017. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi
insegnamenti.
L’attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all’art. 1, comma 2, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale.
L’attribuzione del credito scolastico ad ogni studente va deliberata, motivata e verbalizzata.
La determinazione del credito presuppone l’individuazione delle equivalenze tra gli apprendimenti (competenze, conoscenze ed abilità) posseduti dall’allievo e quelle in esito al percorso di inserimento ed il loro conseguente riconoscimento ai fini dell’inserimento o prosecuzione nel nuovo percorso.
In sede di scrutinio finale per le idoneità alle annualità successive, le commissione degli esami integrativi e di idoneità e la commissione passaggi IeFP-IP attribuiscono il punteggio per il credito scolastico fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno, attenendosi alle tabelle stabilite dal D.Lgs. 62/2017.
TABELLA stabilita dal D.Lgs. 62/2017
ART. 4 – CALCOLO DEL CREDITO SCOLASTICO
1. Allo studente è attribuita la cifra minore della banda di oscillazione determinata dalla media dei voti conseguiti, salva l’applicazione di quanto previsto nei commi seguenti.
2. Per assiduità della frequenza scolastica e/o interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo, il decimale della media dei voti conseguiti può essere incrementato di 0,1.
3. Allo studente è attribuita la cifra maggiore della banda di oscillazione determinata dalla media dei voti conseguiti se:
a. La cifra dei decimi nel numero che rappresenta la media dei voti è maggiore o uguale a cinque
b. La cifra dei decimi nel numero che rappresenta la media dei voti è inferiore a cinque e sussiste almeno uno tra i seguenti elementi:
• Frequenza dell’insegnamento di Religione Cattolica o delle Attività Alternative con giudizio finale Buono/Ottimo/Eccellente;
• Attività di studio individuale o con docente valutata positivamente dal docente incaricato;
• Partecipazione ad attività extracurricolari proposte dal POF valutate positivamente dal Consiglio di classe;
• Credito formativo documentato valutato positivamente dal Consiglio di classe.
4. In sede di integrazione dello scrutinio finale, allo studente, per il quale il Consiglio di classe ha sospeso il giudizio, in caso di esito positivo, può essere attribuita la cifra minore della banda di oscillazione determinata dalla media dei voti conseguiti, anche in deroga ai commi precedenti.